La donazione di organi e tessuti è un atto con il quale si offre a un soggetto (o a più di uno) affetto da una determinata patologia l’opportunità di andare incontro a guarigione e riprendere una vita normale o, quantomeno, con minori limitazioni.
La dichiarazione di volontà di donazione di organi e tessuti è regolamentata dalla legge 91/1999 e dai decreti ministeriali dell’8 aprile del 2000 e dell’11 aprile del 2008. Va doverosamente precisato che in Italia, il principio del cosiddetto silenzio-assenso, per quanto sia previsto dalla legge 91/1999, non ha mai trovato attuazione.
Generalità e riferimenti legislativi
La donazione di organi è possibile sia da donatore cadavere che da donatore vivente.
Gli organi e i tessuti che è possibile donare dopo la morte sono:
- organi: cuore, fegato, intestino, pancreas, polmoni e reni
- tessuti: cartilagine, cornee, ossa, pelle, tendini, valvole cardiache e vasi sanguigni.
Per quanto riguarda invece la donazione da donatore vivente le possibilità sono:
- organi: rene e parte del fegato
- tessuti: cordone ombelicale, cute, midollo osseo, placenta, segmenti osteo-tendinei.
Sempre per quanto riguarda la donazione da vivente, la legge 167/2012 prevede anche la possibilità di trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino; tale possibilità riguarda pochi e selezionati casi, soprattutto a favore di bambini.
Per quanto riguarda la donazione da cadavere, questa può avvenire soltanto dopo la diagnosi di morte con criteri neurologici e solamente se il defunto ha espresso la sua volontà di essere donatore. Tale volontà può essere stata espressa verbalmente ai familiari oppure per scritto o, ancora, aver depositato la sua volontà presso gli sportelli ASL deputati a registrare tali dichiarazioni.
Vale la pena ricordare quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 194/2009 (e successive modificazioni) che prevede la possibilità di dichiarare la propria volontà all’espianto degli organi dopo la morte al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità; per quanto ciò sia previsto infatti da molto tempo, nella gran parte dei comuni è solo da pochi mesi che tale possibilità si è potuta concretizzare; il problema era dovuto al fatto che i Comuni registravano sì i donatori, ma la legge non prevedeva il trasferimento dei dati al SIT (il Sistema Informativo Trapianti) rendendo di fatto inutile la registrazione. Con il cosiddetto Decreto del Fare (2013) è stato però introdotto l’articolo che obbliga il Comune tutte le dichiarazioni di volontà espresse dai cittadini al momento del rinnovo o della richiesta della carta d’identità. Fino a che l’obbligo non è entrato in vigore, i Comuni italiani che consentivano l’emissione della carta d’identità con la dichiarazione di volontà del donatore erano soltanto 3 (per la cronaca, Perugia, Terni e Cesena; e i primi due erano quelli in cui era stata prevista la sperimentazione).
Per ulteriori informazioni sulle modalità di consenso si consulti la pagina web del Ministero della Salute dedicata alla questione.
Donazione di organi da donatore vivente
La donazione da donatore vivente è regolata da numerose norme e le procedure di fattibilità prevedono rigidi accertamenti clinici e motivazionali. Nell’aspirante donatore deve infatti poter essere esclusa la presenza di determinati fattori di rischio relativi a eventuali precedenti patologie; fondamentali sono poi gli accertamenti immunologici che devono evidenziare il grado di compatibilità fra soggetto donatore e soggetto ricevente. Per quanto riguarda gli aspetti motivazionali, gli accertamenti devono verificare, oltre alle motivazioni del gesto, la conoscenza di potenziali fattori di rischio, l’esistenza di un legame affettivo con chi riceve e la reale disponibilità di un consenso libero e informato. La donazione di organo non comporta alcun tipo di compenso e/o beneficio. Va precisato che il consenso alla donazione può essere ritirato prima del trapianto in qualsiasi momento e che, nei casi d’urgenza, per i quali è prevista un’assegnazione di organi da cadavere su priorità nazionale, il trapianto di organo (parziale o totale) da donatore vivente non è permesso.
Per quanto riguarda la donazione di cellule staminali emopoietiche, questa avviene sempre da donatore vivente e può essere eseguita sia da sangue midollare che da sangue periferico.
Donazione da cadavere
Al fine di procedere alla donazione di organi da cadavere devono essere riscontrate inderogabilmente due condizioni:
- deve essere accertata la cessazione non reversibile di tutte le funzioni dell’encefalo;
- deve essere accertata la non opposizione in vita dal soggetto o dai familiari aventi diritto.
La morte del soggetto può essere accertata con il criterio neurologico o con il criterio cardiocircolatorio.
L’accertamento di morte con criterio cardiocircolatorio è una procedura obbligatoria soltanto nei casi di prelievo di organi o di tessuti; tale accertamento può essere effettuato da un medico tramite un rilievo continuo dell’elettrocardiogramma che deve essere protratto perlomeno 20 minuti e registrato su un supporto idoneo (cartaceo o digitale).

La donazione di organi è possibile sia da donatore cadavere che da donatore vivente.
Esclusioni dalla donazione di organi
Sono esclusi in modo categorico da qualsiasi tipo di prelievo di organi o tessuti i soggetti con:
- sieropositività da HIV1 o HIV2
- positività contemporanea a epatite B e D;
- neoplasie maligne in atto (tranne alcune eccezioni particolari);
- infezioni sistemiche sostenute da microorganismi per i quali non esistono opzioni terapeutiche praticabili;
- malattie da prioni accertate.
Età e donazione di organi
Non esiste un vero e proprio limite di età per la donazione di organi o tessuti; sono stati, per esempio, effettuati trapianti di fegato e rene da soggetti ultraottantenni. Grazie a una procedura nota come “perfusione”, infatti, è possibile rigenerare fegato e reni, curando l’organo prima dell’effettuazione del trapianto.
Criteri anagrafici più selettivi sono quelli relativi alla donazione del cuore per la quale si arriva al massimo ai 60 anni. In linea di massima, è compito degli specialisti valutare l’idoneità clinica del soggetto donatore, prendendo in considerazione vari fattori fra i quali anche l’età anagrafica.
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