Le imposte sono tributi che lo Stato e gli altri enti pubblici impongono, senza che vi sia il corrispettivo di alcun servizio, a quei soggetti che si trovano in determinate condizioni previste dalla legge.
Gli elementi che contraddistinguono le imposte sono:
- il presupposto di imposta
- l’oggetto
- il soggetto attivo
- il soggetto passivo
- la base imponibile
- l’aliquota
- la fonte
- gli oneri deducibili e detraibili.
Il presupposto di imposta è quella situazione il cui verificarsi fa sì che sorga l’obbligo di versare l’imposta; per esempio, il soggetto privato che produce un reddito è sottoposto all’IRPEF (imposta sui redditi delle persone fisiche).
L’oggetto dell’imposta è la ricchezza sulla quale grava l’applicazione dell’imposta (reddito, patrimonio ecc.).
Il soggetto attivo è chi impone il tributo (lo Stato o gli enti pubblici).
Il soggetto passivo è chi deve pagare il tributo; può essere una persona fisica, una persona giuridica, un ente ecc.
La base imponibile è l’importo sul quale viene applicata l’aliquota; è una grandezza che scaturisce da un certo numero di operazioni; nel caso delle imposte dirette, viene determinata applicando al reddito deduzioni e riduzioni fiscali, mentre nel caso di imposte indirette, il metodo di calcolo varia a seconda del tipo di tributo.
L’aliquota è il tasso, espresso in percentuale, che viene applicato alla base imponibile per determinare l’imposta dovuta dal contribuente.
La fonte è la ricchezza che il contribuente utilizza per pagare l’imposta; l’oggetto e la fonte delle imposte possono coincidere (è per esempio il caso delle imposte sul reddito che vengono pagate con una parte del reddito stesso).
Gli oneri deducibili sono spese che, in base alla legge, possono essere sottratte (dedotte) dall’imponibile prima che venga effettuato il calcolo dell’imposta da versare.
Gli oneri detraibili sono quelle spese che, sempre in base a una disposizione di legge, possono essere sottratte (detratte) dall’imposta lorda allo scopo di determinare l’imposta netta da versare al fisco.
Molto concretamente possiamo rappresentare così le componenti che entrano in gioco quando si compila la dichiarazione dei redditi (un documento tramite il quale il contribuente comunica al fisco il proprio reddito e l’ammontare delle imposte che è tenuto a versare oppure ciò che deve ottenere come rimborso):
Esistono varie classificazioni relative alle imposte; fondamentale la loro suddivisione in dirette e indirette; le prime colpiscono direttamente la ricchezza, sia quella esistente (patrimonio) sia nel momento in cui essa viene prodotta (reddito); le seconde, invece, colpiscono la ricchezza soltanto nel momento in cui essa viene consumata o trasferita (IVA, accise, imposta di registro, imposta di bollo ecc.).
È importante anche la distinzione fra imposte sul reddito e imposte sul patrimonio.
Esempi di imposte sul reddito sono l’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), l’IRES (imposta sul reddito delle società) e l’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive); un esempio di imposta patrimoniale è invece rappresentato dall’IMU (imposta municipale unica), tributo che viene applicato sulla componente immobiliare del patrimonio. La sostanziale differenza fra imposta sul reddito e imposta patrimoniale è che la prima colpisce un flusso di ricchezza che il contribuente produce annualmente, mentre la seconda viene calcolata sulla ricchezza che il contribuente già detiene.
Altra suddivisione degna di nota è quella fra imposte personali e imposte reali; le prime colpiscono la ricchezza dei contribuenti tenendo in considerazione la loro condizione familiare, economica e sociale (è il caso dell’IRPEF); le seconde invece prescindono dalle valutazioni citate e colpiscono la ricchezza oggettivamente considerata; il classico esempio è quello della già citata imposta municipale unica.
Le imposte possono essere anche distinte in fisse e variabili; le prime prescindono dalla ricchezza del contribuente e da altri fattori e sono dovute in un ammontare fisso (è il caso dell’imposta di registro; per alcuni atti pubblici, per esempio, il contribuente è tenuto al pagamento di un’imposta fissa a prescindere dal valore che è registrato in detti atti); le imposte variabili, invece, cambiano al variare della base imponibile; possono essere proporzionali, progressive o regressive; l’imposta è detta proporzionale nel caso in cui l’aliquota fiscale rimanga costante a prescindere dal valore della base imponibile (se l’aliquota fiscale è il 20% e la base imponibile è 10.000, il contribuente deve versare 2.000 euro; se la base imponibile è 15.000, il contribuente verserà 3.000 euro ecc.); quando l’aliquota aumenta all’aumentare della base imponibile, l’imposta è detta progressiva (il criterio di progressività del sistema tributario italiano è sancito dall’articolo 53 della Costituzione); l’imposta è invece detta regressiva allorquando l’aliquota diminuisce all’aumentare della base imponibile.
Si può infine ricordare la suddivisione fra imposte generali (che colpiscono tutti i settori dell’economia in egual misura) e imposte speciali (vengono colpiti solo determinati settori oppure tutti, ma con aliquote fiscali diverse).

L’IRPEF è l’imposta sul reddito delle persone fisiche
Fonti normative, principi ed effetti delle imposte
La principale fonte del sistema tributario del nostro Paese è sicuramente la Carta costituzionale; in essa si specifica chiaramente che i prelievi di ricchezza nei confronti dei cittadini possono essere fatti soltanto a seguito di una disposizione di legge. Nello specifico, gli articoli della nostra Costituzione che riguardano i tributi sono il 23, il 53, il 75 e l’81.
L’articolo 23 specifica che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta al cittadino se non in base alla legge; è così che i padri costituenti hanno fissato il cosiddetto principio della riserva di legge per quanto riguarda l’istituzione delle entrate tributarie. È però previsto che i dettagli delle imposte stabilite con una norma legislativa siano disciplinate da fonti normative secondarie (per esempio da regolamenti emanati dal Governo del Paese).
L’articolo 53 specifica che tutti i residenti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (principio della capacità contributiva) e che il sistema tributario è informato a criteri di progressività (principio della progressività delle imposte).
Nell’articolo 75 si specifica che non è ammesso il referendum abrogativo per le leggi tributarie e di bilancio; il motivo di questa disposizione costituzionale è evidente; se i cittadini potessero abolire le imposte tramite voto referendario, si potrebbe arrivare al paradosso di uno Stato senza alcuna entrata.
L’articolo 81 stabilisce che con la legge di approvazione del bilancio non è possibile stabilire nuovi tributi e nuove spese. È necessaria quindi una legge finanziaria per effettuare variazioni a entrate e spese ritenute necessarie per il conseguimento degli obbiettivi di politica economica.
Essenzialmente, le fonti normative in materia tributaria possono essere suddivise in tre gradi; fonte di primo grado è la Carta costituzionale; fonti di secondo grado sono le leggi ordinarie, i decreti legge, i decreti legislativi, le disposizioni della Comunità Europea e le leggi regionali; fonti di terzo grado sono i regolamenti.
Si possono a questo punto riassumere i più importanti principi relativi alle imposte:
- principio della capacità contributiva (idoneità economica del soggetto a concorrere alle spese pubbliche, che si esprime attraverso indici economicamente valutabili);
- principio della progressività delle imposte (il contributo complessivo del singolo contribuente alle spese pubbliche deve aumentare in modo più che proporzionale rispetto all’incremento della ricchezza posseduta);
- principio della riserva di legge (le imposte possono essere istituite soltanto con apposite norme di legge);
- principi della generalità e dell’uniformità (tutti i soggetti con capacità contributiva devono pagare le imposte e, a parità di reddito, in modo paritario, fatte salve eccezioni -le cosiddette agevolazioni fiscali- dettate da motivi di carattere socio-economico).
Le imposte hanno diversi effetti, non tutti necessariamente positivi; vale la pena ricordare i seguenti:
- evasione fiscale: comportamento illegittimo attraverso il quale contribuente contrasta il prelievo tributario; quando il contribuente nasconde una parte dei suoi redditi e paga meno imposte del dovuto, si parla di evasione parziale; se tutti i redditi vengono nascosti al fisco e non si pagano imposte, l’evasione è totale. L’evasione fiscale è un fenomeno molto diffuso che lo Stato combatte attraverso vari strumenti sanzionatori. In alcuni casi l’evasione fiscale comporta semplici sanzioni amministrative, mentre in altri, decisamente più gravi, è perseguibile penalmente.
- Elusione fiscale: comportamento del contribuente che mette in atto comportamenti che, pur essendo in sé legittimi, hanno il mero scopo di ridurre le proprie obbligazioni tributarie. Per la legge italiana, l’elusione fiscale è considerata un vero e proprio “abuso del diritto”; meno tecnicamente, ma efficacemente, si può affermare che la legge tributaria non viene infranta, ma aggirata.
- Traslazione dell’imposta: è un fenomeno attraverso il quale un soggetto (detto contribuente di diritto o contribuente percosso) trasferisce totalmente oppure in parte l’intera quota del tributo dovuto su un altro soggetto (detto contribuente di fatto o contribuente inciso). Condizione indispensabile alla traslazione è che siano in gioco beni di mercato trasferibili, in quanto non può verificarsi nel caso di beni pubblici o non soggetti a trasferimento.
- Pressione fiscale: rapporto tra i prelievi fiscali e parafiscali (imposte, tasse, contributi previdenziali e assistenziali), utilizzati per finanziare la spesa pubblica, e il PIL (prodotto interno lordo). Nel nostro Paese la pressione fiscale è superiore al 40%.

La principale fonte del sistema tributario del nostro Paese è la Carta costituzionale
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