Il bilancio annuale di previsione è un documento nel quale vengono riportate le seguenti voci relative all’anno finanziario successivo:
- spese che lo Stato prevede di impegnare ed entrate che lo Stato prevede di accertare (bilancio di competenza)
- spese che si prevede di pagare ed entrate che si prevede di incassare (bilancio di cassa)
- spese che si sono impegnate, ma non pagate (residui passivi) ed entrate accertate, ma non incassate (residui attivi).
Le spese indicate nel bilancio di competenza rappresentano il limite di spesa annua oltre il quale non è permesso andare (si parla di stanziamento). Le spese riportate nel bilancio di cassa sono, di fatto, le autorizzazioni al pagamento.
Il bilancio annuale di previsione deve essere presentato dal Governo alle Camere, per l’approvazione (è un disegno di legge), entro il 30 settembre; se il bilancio non viene approvato entro il 31 dicembre scatta il cosiddetto esercizio provvisorio, una situazione di notevole complessità che permette al Governo di impegnare spese ed effettuare pagamenti nel limite di 1/12 del bilancio non approvato per ciascuno dei mesi dell’esercizio provvisorio (va dal primo gennaio al 30 aprile). Soltanto le spese obbligatorie e non frazionabili possono essere sostenute interamente dal Governo.
Nel corso dell’anno finanziario sono consentite variazioni di bilancio che si rendono necessarie qualora si concretizzino nuove o superiori spese e/o entrate non previste. Si tratta di un’eventualità frequente che richiede un aggiornamento del bilancio (assestamento di bilancio). Le variazioni al bilancio di previsione devono essere presentate al Parlamento per l’approvazione.

Il bilancio annuale di previsione è il documento contabile che espone in maniera sistematica il reperimento e l’impiego delle risorse pubbliche
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