Prescrizione è un termine che, nell’ambito del diritto, indica il fenomeno per il quale, decorso un determinato periodo di tempo, un diritto non può più essere esercitato. Tale istituto è previsto tanto in ambito civile, quanto in quello penale.
Prescrizione civile
Nell’ambito civile, l’istituto della prescrizione serve a individuare il periodo di tempo, decorso il quale, il diritto, che a essa è sottoposto, non può più essere esercitato.
La prescrizione non riguarda i diritti cosiddetti indisponibili (come i diritti della personalità, gli status) e alcuni diritti disponibili, come la proprietà, la qualità di erede e l’azione volta a far accertare la nullità di un contratto.
In sostanza, di regola, la prescrizione attiene rapporti giuridici in cui vi è un soggetto attivo (colui che ha il diritto) e un soggetto passivo (colui che deve adempiere a un obbligo, correlato al diritto altrui); in tali situazioni, la prescrizione serve a evitare che il soggetto passivo resti, sostanzialmente senza termine, soggetto alle richieste altrui, nonostante il titolare del diritto, per molto tempo, non chieda di esercitarlo.
Le norme in materia di prescrizione (artt. 2934 e seguenti del codice civile), quindi, sono volte a fissare il termine e a prevedere ipotesi in cui il termine viene interrotto (ovvero inizia a decorrere un nuovo termine) oppure sospeso (il termine non decorre in conseguenza di una certa situazione).
Il termine previsto dalla legge inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato e, maturata la prescrizione, il soggetto può decidere di non avvalersene; qualora si paghi un debito prescritto, non se ne può chiedere la restituzione (art. 2940 del codice civile).

Prescrizione è un termine che indica il fenomeno per il quale, decorso un determinato periodo di tempo, un diritto non può più essere esercitato.
Se, invece, ci si vuole avvalere della prescrizione in un giudizio, è necessario eccepirlo espressamente.
Gli artt. 2941-2942 del codice civile prevedono ipotesi di sospensione della prescrizione e il caso più esemplificativo è il rapporto di coniugio (i debiti tra coniugi, quindi, non si prescrivono mai, sino al divorzio, momento dal quale inizia a decorrere il termine).
Gli artt. 2943-2945 del codice civile prevedono, invece, le ipotesi di interruzione della prescrizione, in conseguenza della quale inizia a decorrere un nuovo termine. Se poi l’atto interruttivo è di natura giudiziale, allora la prescrizione rimane sospesa. Ciò serve a evitare che, nel tempo necessario a decidere la vicenda, non decorra il termine di prescrizione.
Gli artt. 2946 e seguenti si occupano, invece, di individuare il termine di prescrizione.
Esso è, se non vi è diversa disposizione, di anni 10. Il termine vale, per esempio, in materia contrattuale e quindi, volendo esemplificare, ho dieci anni di tempo per chiedere la restituzione di un prestito che ho fatto a un amico, oppure ho dieci anni di tempo per ottenere il pagamento di un bene che ho venduto.
Gli articoli successivi individuano i termini più brevi (tra i quali il più rilevante è certamente quello quinquennale previsto dall’art. 2947 del codice civile) ovvero relativi alle richieste di risarcimento del danno per fatto illecito (artt. 2043 del codice civile e seguenti), con l’importante previsione di un termine biennale per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Interessante, per la sua frequenza, è anche il termine di un anno, stabilito a carico del mediatore per chiedere il compenso per la sua attività.
Gli artt. 2954-2961 del codice civile si occupano, invece, di un fenomeno molto specifico, ovvero quello delle cosiddette prescrizioni presuntive. Nonostante la terminologia, si differenziano nettamente dal fenomeno appena descritto.
Se la prescrizione è un termine, decorso il quale un diritto non può essere più azionato, la prescrizione presuntiva, invece, fissa un termine decorso il quale si presume che il diritto sia già stato esercitato, perché così di regola avviene.
Volendo esemplificare: il professionista, per esempio l’avvocato, è soggetto alla prescrizione presuntiva di tre anni. Se è decorso tale termine, si presume che egli sia stato pagato e, quindi, se agisce dopo tale termine, dovrà vincere questa presunzione e potrà farlo obbligando l’altra parte a giurare di aver pagato, con tutti i rischi che ne derivano, qualora presti un giuramento falso.
Prescrizione è un termine che, nell’ambito del diritto, indica il fenomeno per il quale, decorso un determinato periodo di tempo, un diritto non può più essere esercitato. Tale istituto è previsto tanto in ambito civile, quanto in quello penale.
Prescrizione penale
In ambito penale, la prescrizione è la rinuncia dello Stato a perseguire un determinato reato, decorso un tempo prestabilito. La prescrizione, in tale ambito, è volta a evitare che un soggetto sia sottoposto, a tempo indeterminato, al rischio di subire un procedimento penale.
In questi anni l’istituto è stato al centro di molte polemiche poiché la cronica lentezza dei processi porta alla prescrizione anche reati di non lieve entità.
La particolarità della prescrizione nell’ambito penale è che essa corre anche durante il processo e, quindi, un reato può essere dichiarato prescritto anche avanti la Cassazione, dopo due gradi di giudizio.
La disciplina è contenuta nel codice penale, agli artt. 157-160 e prevede che il reato si prescriva in un termine pari alla pena massima stabilita per il fatto. Sono, comunque, stabiliti termini minimi, ovvero sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni, per le ipotesi in cui le pene massime siano inferiori a tali termini.
Alcuni eventi del processo, poi, determinano l’interruzione del termine di prescrizione e l’inizio del decorso di un nuovo termine.
Nonostante molteplici atti interruttivi, però, il termine di prescrizione è fissato, comunque, in un massimo del termine base aumentato di un quarto.
I due esempi sottostanti permetteranno di comprendere meglio il fenomeno:
- la truffa, art. 640 del codice penale, ha pena massima di tre anni; il termine di prescrizione, quindi, sarà pari a 6 anni e gli eventi interruttivi potranno portare a un massimo di 7 anni e sei mesi;
- il peculato, art. 314 del codice penale, ha pena massima di anni 10; il termine di prescrizione, quindi, sarà pari a tale periodo e potrà essere aumentato sino a un massimo di 12 anni e sei mesi.
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Lorenzo Zanella
Avvocato
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Treviso