Eredi legittimi e legittimari: i due concetti vengono affrontati unitamente, anche se, per quanto diremo, trattasi di due argomenti ben distinti, la cui trattazione unitaria è volta, unicamente, a chiarire precisamente la differenza tra di essi. Come si è detto nell’articolo relativo all’eredità in generale, l’erede è il soggetto che subentra nel patrimonio del defunto; la chiamata all’eredità può avvenire in forza della legge ovvero in conseguenza di un testamento che dispone in favore del chiamato.
Quando la successione ereditaria avviene in assenza di testamento, o con un testamento che dispone solo parzialmente dei beni ereditari, si parlerà di successione legittima, perché la sorte dei beni sarà integralmente (o, appunto, parzialmente) decisa dalle disposizioni della legge che poi analizzeremo.
I soggetti chiamati all’eredità dalla legge saranno, quindi, gli eredi legittimi.
Quando, invece, si discorre di eredi legittimari, si fa riferimento a un istituto completamente diverso che trova la propria disciplina nella parte generale della normativa sulle successioni, in primis nell’art. 457 e negli artt. 536 e seguenti del codice civile.
In sostanza, l’erede legittimario è colui al quale la legge garantisce una quota di eredità, indipendentemente dalle decisioni che il proprietario dei beni possa assumere mediante la redazione di un testamento. Il principio è chiarito dall’art. 457 del codice civile che precisa come “le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”; quindi, al momento del decesso, anche se ha disposto per testamento, il de cuius non potrà disporre di tutto il proprio patrimonio, anzi, come diremo, qualora abbia coniuge e figli, la quota liberamente disponibile è veramente residua.
La quota vincolata è detta “legittima” o “di riserva”; la quota della quale il soggetto può disporre è detta “disponibile”.
Proprio la circostanza che la quota vincolata dalla legge sia detta “legittima” è la fonte, probabile, degli equivoci sul punto.
Volendo chiarire il concetto, si dirà che gli eredi legittimi hanno diritto a una quota (senza specificazione) dell’eredità; gli eredi legittimari, invece, sono soggetti che hanno sempre diritto alla propria quota legittima.
Per l’ipotesi in cui questa quota non venga rispettata, la legge prevede dei rimedi, ovviamente giudiziali, affinché i soggetti lesi nei loro diritti possano recuperare la titolarità della quota di eredità che loro spetta.
I legittimari, secondo la legge (art. 536 del codice civile) sono il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi; ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
I figli escludono la sussistenza di un diritto alla legittima in capo agli ascendenti. Al coniuge, non divorziato, spetta sempre una quota di eredità, da solo, oppure in concorso coi figli o con gli ascendenti.

Per molto tempo il fenomeno successorio nel nostro Paese ha seguito il “diritto di primogenitura”‘, attribuendo il patrimonio ereditario al primo figlio maschio della persona deceduta
Eredi legittimi e legittimari – Le quote
La tabella sottoriportata (fonte: altalex.com) mostra le quote di eredità che spettano alle diverse categorie di parenti che sono chiamati a succedere per legge nel caso in cui il defunto non abbia lasciato disposizioni testamentarie; ulteriore precisazione è che al coniuge, spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e il diritto d’uso sui mobili che la arredano.

Fonte: altalex.com
Le successioni legittime
Ciò chiarito, possiamo passare alle successioni legittime, ovvero disciplinate dalla legge in assenza (totale o parziale) di testamento.
È importante rilevare che, teoricamente, l’esistenza di una “successione legittima” non dovrebbe porre problemi di rispetto della quota di legittima. In realtà, il fenomeno può intervenire (e nel concreto avviene spesso) perché, nella determinazione dell’eredità vengono inclusi non solo i beni in proprietà della persona al momento della morte, ma anche quelli dei quali egli si sia “liberato” nel corso della propria vita.
Esempio tipico è il caso in cui, in vita, un soggetto abbia donato, magari a un figlio, un immobile e muoia lasciando altri beni e senza testamento. In tale caso, per capire se la legittima è rispettata, al valore dei beni lasciati, si dovrà aggiungere quello del bene donato in vita. Di tale fenomeno ci si occuperà parlando dell’azione di riduzione (strumento giuridico volto a rimediare alle lesioni di legittima).
Venendo, invece, all’ipotesi di successione legittima “senza intoppi”, vale, in primo luogo, il principio per cui, quanto ai parenti, il prossimo (inteso quale il più vicino in grado) esclude i seguenti.
I figli sono i “primi” eredi e succedono in parti uguali; se non vi sono figli, succedono gli ascendenti, ma per stirpi, ovvero metà agli ascendenti paterni e metà ai materni, indipendentemente dal loro numero. Se gli ascendenti non sono di grado uguale (si pensi ad una madre e a un nonno) il più vicino esclude l’altro, indipendentemente dalla stirpe di appartenenza.
In assenza di figli, genitori o ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. In assenza di fratelli (o di loro discendenti), la successione si apre in favore di altri parenti, non oltre il sesto grado.
Veniamo, invece, al coniuge.
Egli, se concorre con un figlio, ha diritto a metà del patrimonio; se concorre con più figli a un terzo.
Se concorre con ascendenti legittimi o fratelli e sorelle del defunto, ha diritto a due terzi dell’eredità.
In mancanza di figli, ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge spetta l’intero patrimonio.
In mancanza di parenti entro il sesto grado, erede è lo Stato, il quale, però, non risponde dei debiti ereditari oltre il valore di quanto ha ricevuto.
(*) I fratelli e le sorelle unilaterali (consanguinei se dello stesso padre e di madre diversa e uterini se della stessa madre, ma di padre diverso), quando concorrono con i germani (nati dagli stessi genitori), conseguono la metà della quota che va ai germani.
Indice materie – Diritto – Eredi legittimi e legittimari
Lorenzo Zanella
Avvocato
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Treviso