La distanza delle piante dal confine (un albero, un arbusto o una siepe, il termine piante, come vedremo è generico) deve rispettare alcune norme. Il Codice civile impone di osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Laddove non vi fossero tali disposizioni le distanze dal confine sono:
- Tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
- Un metro e mezzo per gli alberi non di alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
- Mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 10041/2010 ha precisato che il calcolo della distanza legale di una siepe dal muro comune deve essere effettuato avendo riguardo alla facciata del muro stesso prospiciente la siepe e non rispetto alla linea mediana del muro comune.
È opportuno rammentare che il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli 892 e 893 c.c. e tanto indipendentemente dalla effettiva turbativa procurata dagli alberi esistenti a distanza non legale.
Attenzione però all’eventuale diritto acquisito dal confinante (per esempio per usucapione ventennale, per contratto) di tenere gli alberi a una distanza inferiore.
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