Il diritto si divide in diritto soggettivo e diritto oggettivo. Con prima espressione si fa riferimento alla situazione giuridica di vantaggio di un soggetto che ha il potere di agire a garanzia di un proprio interesse. Essa è riconosciuta e tutelata dall’ordinamento giuridico e, come vedremo, si suddivide in diritto soggettivo assoluto e diritto soggettivo relativo.
Diritto soggettivo assoluto e relativo
Il diritto soggettivo assoluto comprende i diritti fondamentali dell’uomo di natura non patrimoniale (diritto alla vita, all’integrità fisica, alla salute, all’immagine, all’onore, alla privacy, diritti di libertà personale, di pensiero, di religione, di associazione, di riunione ecc.) e i diritti patrimoniali come il diritto alla proprietà.
I diritti soggettivi assoluti sono sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che afferma che tali diritti sono innati in ogni persona.
I diritti assoluti sono efficaci erga omnes, cioè verso tutti, ma possono essere oggetto di limitazioni poiché, essendo lo Stato garante di essi, lo Stato stesso può revocarli in presenza di circostanze dove prevale l’interesse della collettività: si pensi per esempio al diritto di proprietà e all’esproprio da parte dello Stato di un terreno di un singolo a fini di utilità sociale (per esempio, la costruzione di una strada).
I diritti soggettivi relativi sono diritti di credito, cioè la pretesa di un soggetto (creditore) nei confronti di un altro soggetto (debitore) affinché il debitore esegua o no una determinata azione (paghi un debito, termini un lavoro, si astenga da una certa azione che danneggerebbe il creditore ecc.). I diritti di credito sono relativi, perché la pretesa si rivolge verso uno o più soggetti determinati, anche se in molti casi la relatività è attenuata da fattori generali che coinvolgono non solo la coppia creditore-debitore.
Diritto oggettivo
Il diritto oggettivo, invece, è l’insieme di norme giuridiche che disciplinano la vita sociale. Il diritto oggettivo è dunque l’ordinamento giuridico. L’ordinamento giuridico si suddivide a sua volta in diritto privato, che regola i rapporti tra privati e tra privati e pubblica amministrazione, e in diritto pubblico, che organizza il funzionamento degli organi dello Stato e i rapporti con i privati, quando questi si trovano in una posizione di subordinazione.
Al di fuori e sopra i vari Stati, il diritto internazionale (diritto delle genti, ius gentium) si occupa di regolare la vita della comunità internazionale. Esso è il diritto della Comunità degli Stati, quindi è un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti giuridici interni.
In Italia è presente anche il concetto di interesse legittimo, cioè l’interesse di un singolo (persona fisica o persona giuridica) affinché l’azione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche avvenga nel rispetto della legge e dei regolamenti posti per il loro funzionamento. L’interesse legittimo è prioritario rispetto al diritto oggettivo e il privato, che abbia un interesse (definito appunto legittimo) all’osservanza puntuale delle norme della pubblica amministrazione, può impugnare l’atto della pubblica amministrazione, se lo ritiene illegittimo e lesivo dei suoi diritti.
Le caratteristiche delle norme giuridiche
Le caratteristiche essenziali delle norme giuridiche sono tre: generalità, astrattezza e obbligatorietà.
Ogni norma giuridica è generale perché si rivolge a chiunque si ritrovi nella fattispecie descritta dal testo della legge; è altresì astratta in quanto non fa riferimento a una situazione concreta, ma solo a una ipotetica. Ogni norma, infine, è obbligatoria, cioè prescrive dei comportamenti da adottare o da non adottare e in caso di inosservanza della prescrizione contenuta nella legge è prevista una sanzione (penale, civile o amministrativa: dipende dal tipo di norma violata).

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è la fonte ufficiale di conoscenza delle norme in vigore in Italia.
L’efficacia della legge
Ogni norma, salvo eccezioni, produce effetti giuridici dal momento in cui sono trascorsi 15 giorni (vacatio legis) dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La legge mantiene la sua efficacia sino al momento in cui non viene abrogata da una nuova legge o da un referendum abrogativo. L’efficacia della norma giuridica può essere annullata anche da una sentenza della Corte costituzionale che la dichiara incostituzionale.
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