Da un mio personale episodio (multa per divieto di sosta nel giorno del Santo Patrono, con cartello che imponeva il pagamento nei giorni solo feriali), si è ritenuto utile redarre un breve articolo sul calendario e sulle festività. Moltissime norme prevedono termini per l’esercizio dei propri diritti e, in linea generale, qualora il termine scada in giorno festivo, esso viene prorogato di diritto al primo giorno feriale successivo.
Il calendario adottato in Italia è quello Gregoriano che prende il proprio nome dal papa Gregorio XIII che lo introdusse nel 1582. Come sia strutturato è noto a tutti.
La circostanza più rilevante, in termini giuridici, è la differente durata dei mesi che rende diversamente rilevante un termine fissato in mesi da uno fissato in giorni.
A titolo esemplificativo, ricordiamo che il termine per proporre una querela è fissato dal codice penale in mesi tre (e non novanta giorni!); a seconda del giorno di inizio del suo decorso, dunque, vi può essere un numero di giorni variabile per decidere di esercitare tale diritto.
Nell’ambito dei processi civile, penale, amministrativo e tributario, in Italia è prevista una generale (con ovvie eccezioni) forma di sospensione dei termini (legge 162/2014) con la quale si stabilisce che il decorso dei termini processuali è “sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno”. Le eccezioni sono legate a ragioni di urgenza del procedimento, ovvero, nel diritto penale, alla restrizione in carcere del soggetto interessato dal procedimento.
Recentemente, nell’ambito del processo civile, si è stabilito che il sabato sia da considerarsi festivo e, dunque, i termini che scadono in tale giornata sono prorogati al lunedì successivo.
Si è introdotto, così, anche il tema della festività.
Le festività
Le festività si distinguono in religiose e laiche.
Quelle religiose, secondo il Nuovo Concordato, dovevano essere stabilite in forza di intese bilaterali tra Stato e Santa Sede. Così è avvenuto, con D.P.R. 792/1985, con il quale si è stabilito che sono festività religiose:
- tutte le domeniche
- l’1 gennaio: Maria Santissima Madre di Dio
- il 6 gennaio: Epifania del Signore
- il 15 agosto: Assunzione della Beata Vergine Maria
- l’1 novembre: Tutti i Santi
- l’8 dicembre: Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
- il 25 dicembre: Natale del Signore
- il 29 giugno: SS. Pietro e Paolo (per il comune di Roma).
Quanto alle leggi civili, invece, sono festivi, in forza delle leggi 260/1949 e 54/1977:
- la domenica
- Capodanno: 1 gennaio
- Epifania: 6 gennaio
- Pasqua (mobile)
- Lunedì dell’Angelo: il lunedì dopo Pasqua
- Anniversario della liberazione: 25 aprile
- Festa del lavoro: 1 Maggio
- Assunzione: 15 agosto
- Ognissanti: 1 novembre
- Immacolata Concezione: 8 dicembre
- Santo Natale: 25 Dicembre
- Santo Stefano 26 dicembre.
Il Santo Patrono
Quanto, invece, al Santo Patrono, esso è previsto quale festività nei contratti collettivi di lavoro (CCNL) e, quindi, di regola giorno nel quale le amministrazioni e le attività esercitate nel territorio svolgono riposo o, comunque, riconoscono il conseguente aumento di retribuzione.
Non sono, invece, festività a tutti gli altri effetti. Ciò ha ritenuto anche la Cassazione, precisando che “il carattere di “festività” viene determinato in base alla l. n. 260 del 1949 e successive modificazioni.
La ricorrenza della festa del Santo Patrono della città non è considerata nell’elenco delle festività.
Né la circostanza che in tale ricorrenza l’ufficio postale non distribuisca la corrispondenza può determinare l’eccezionale proroga accordata dal predetto art. 155 del codice di procedura civile, in quanto, come affermato anche dalla Corte Costituzionale (sent. n. 80 del 1967), l’orario dei pubblici uffici, che il privato ha l’onere di conoscere per una diligente cura dei propri interessi, non incide sul diritto di difesa” (Cass. Civ. 12533/1998).
Insomma, se vi scade un termine il giorno del Santo Patrono, dovete attivarvi diligentemente per rispettarlo, senza poter addurre la chiusura degli uffici.
Quanto a me… Beh, ho dovuto pagare la multa.
Indice materie – Diritto – Calendario comune, festività e sospensione feriale dei termini
Lorenzo Zanella
Avvocato
Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Treviso