L’abuso d’ufficio è un reato previsto dall’art. 323 del Codice penale italiano:
- Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
- La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.
Un articolo… abusato
Nonostante l’art. 323 sembri “abbastanza” chiaro, viene spesso utilizzato a fini politici per combattere uno scomodo avversario. Non è raro il caso in cui l’accusa di abuso d’ufficio cade nel nulla nelle varie fasi dell’iter processuale, tanto che si può ritenere che essere indagati per abuso d’ufficio metta in rilievo l’importanza politica del soggetto. Fra i politici caduti nella rete dell’abuso d’ufficio (spesso assolti), ricordiamo i governatori della Lombardia (Fontana), della Puglia (Emiliano), dell’Umbria (Marini), della Campania (De Luca), i sindaci di Milano (Sala) e Roma (Raggi). A mo’ di esempio della poca chiarezza dell’art. 323 citiamo la vicenda di Matteo Salvini, indagato dalla procura di Roma (dicembre 2019), per 35 voli; la Corte dei conti li aveva giudicati illegittimi (ma aveva archiviato la pratica non ravvisando alcun danno erariale), la Procura di Roma ha poi trasmesso la richiesta al Tribunale dei ministri proponendo di svolgere approfondimenti.

L’abuso d’ufficio è un reato previsto dall’art. 323 del Codice penale italiano che riguarda l’operato di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio
Praticamente, cosa è successo? Salvini si è mosso per un impegno istituzionale, ma poi ha partecipato a conferenze stampa, comizi ecc. La Corte dei conti ha archiviato la pratica perché i costi sostenuti per i voli “non appaiono essere palesemente superiori a quelli che l’Amministrazione avrebbe sostenuto per il legittimo utilizzo di voli di linea da parte del ministro e di tutto il personale trasportato al suo seguito”. Nessun danno erariale, quindi Salvini non ha danneggiato lo Stato né altri cittadini. Potrebbe averne ricevuto un vantaggio per sé. Questo sarebbe illegittimo, ma come provarlo, visto che l’art. 323 parla di “vantaggio patrimoniale”? Supponiamo che, finita la visita istituzionale, Salvini fosse andato a fare shopping oppure a vedere la partita del Milan (dopo la presenza all’adunata degli Alpini a Milano). Il reato scattava lo stesso ed è qui l’assurdo. Per essere in regola, Salvini sarebbe dovuto tornare a Roma e poi riprendere un altro volo (a spese proprie) per tornare a vedere il Milan. Chiaramente, stando così le cose, qualunque cosa facesse Salvini nel privato dopo la conclusione dell’impegno istituzionale si sarebbe configurata come “abuso d’ufficio”.