More uxorio è una nota locuzione latina la cui traduzione letterale sarebbe “a modo di moglie” (mos – moris: modo, uso, costume; uxor – uxoris: moglie).
Nella lingua italiana l’espressione viene utilizzata in qualità di locuzione avverbiale (generalmente insieme ai verbi convivere o vivere) con il significato di “secondo il costume matrimoniale”, “come marito e moglie”; la si usa, praticamente, per riferirsi a due persone che, pur non essendo sposate, convivono come se in realtà lo fossero.
L’espressione è propria del linguaggio del diritto dove, come brocardo (massima giuridica), indica appunto una famiglia di fatto. Lo spiega bene lo scrittore e giornalista Vincenzo di Michele nel suo saggio “La famiglia di fatto”:
“con l’espressione famiglia di fatto si intende: l’unione tra due persone che, pur non avendo contratto matrimonio tra loro, convivono more uxorio, cioè come in matrimonio, ripetendo lo stile di vita proprio delle coppie sposate“.
Convivenza more uxorio – Riferimenti legislativi
La convivenza more uxorio è una delle applicazioni dell’art. 2 della Costituzione.
In termini legali troviamo delle analogie giuridiche tra matrimonio e convivenza more uxorio, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti.
Le fonti legislative interessate sono le seguenti:
- – D.L. n. 1726 del 27.10.1918: elargizione e corresponsione della pensione di guerra, in presenza di specifici requisiti, per la vedova, la promessa sposa, la convivente more uxorio;
- – art. 6 L. n. 356 del 13.03.1958: è riconosciuta assistenza, per i figli naturali non riconosciuti dal padre caduto in guerra, quando questo e la madre abbiano convissuto “more uxorio”, nel periodo del concepimento;
- – art. 2 D.p.r. n. 136 del 31.01.1958: dicesi famiglia anagrafica non solo quella fondata sul matrimonio e legata da rapporti di parentela, affinità, affiliazione ed adozione ma ogni forma di vita comune che si fonda su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti per soddisfare le esigenze comuni, quindi anche la famiglia di fatto;
- – art. 1 L. n. 405/1975 (padre dei consultori familiari): ricomprende tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali anche le “coppie”;
- – art. 30 L. n. 354/1975 (Riforma dell’ordinamento penitenziario): contempla la possibilità di elargire un permesso al condannato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, indicando anche il convivente;
- – art. 5 L. n. 194/1978 (interruzione di gravidanza): consente la presenza di chi è indicato “padre del concepito”, quindi anche in caso di convivenza more uxorio;
- – art. 44 L. n. 184/1983: consente l’adozione a chi non è coniugato, concessione attribuita quindi, anche alla famiglia di fatto;
- – art. 17 L. n. 179/1992: consente il subentro, al socio assegnatario defunto del convivente, purché documenti lo stato di convivenza da almeno due anni dal decesso.

La convivenza more uxorio è una delle applicazioni dell’art. 2 della Costituzione.
Frasi celebri, motti e modi di dire – Locuzioni e frasi latine