Dies a quo è una nota locuzione latina utilizzata nell’ambito del diritto (il principio del dies a quo è presente sia nel codice civile, si veda l’art. 2963*, sia nel codice di procedura penale**, si veda l’art. 172); letteralmente significa il giorno dal quale e in ambito giurisprudenziale è il giorno di inizio della decorrenza di un termine, di una scadenza; secondo il principio in questione il giorno iniziale non deve essere computato nel conteggio del termine (dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur ovvero il giorno iniziale non si computa nel termine, il giorno finale si computa).
Per esempio, nel caso di un bando che scada dopo dieci giorni dalla pubblicazione, si supponga fatta il 4 marzo, la scadenza sarà il 14 marzo, e non il 13 marzo (come sarebbe se venisse computato il 4 marzo); praticamente, si deve cominciare a contare i giorni a partire dal 5 marzo.
* «Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine…»
** «Salvo che la legge disponga altrimenti nel termine non si computa l’ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l’ultima ora o l’ultimo giorno».

Dies a quo (il giorno dal quale) è una nota locuzione latina utilizzata nell’ambito del diritto
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